CARNIERE REGIONALE
Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:
- otto capi delle specie migratorie di cui non più di due beccacce, tre tortore e tre quaglie.
Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie non superiore a cinquanta di cui non più di otto beccacce, venti tortore e venti quaglie.
GIORNATE E ORARI
Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 della L.N. 157/1992, il numero di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.
Fermo restando il limite complessivo di tre giornate, nell'A.T.C. AL3:
- il prelievo delle specie migratorie è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, a scelta del cacciatore.