Il Presidente della Giunta Regionale
ORDINA
fatte salve le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 12 gennaio 2022 che venga fatto divieto di svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani nonché di gestione faunistica, sul territorio compreso nell’area di 10 km confinante con la Zona Infetta, ed in particolare nei seguenti comuni:
- in provincia di Alessandria: Alessandria, Alice Belcolle, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Carbonara Scrivia, Carentino, Casal Cermelli, Casalnoceto, Casasco, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d’Erro, Castelspina, Cerreto Grue, Denice, Frascaro, Frugarolo, Gamalero, Masio, Merana, Momperone, Monleale,
Montechiaro d’Acqui, Montegioco, Montemarzino, Oviglio, Paderna, Pontecurone, Ponti, PozzolGroppo, Pozzolo Formigaro, Sarezzano, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Terzo, Tortona, Viguzzolo, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino;
- in provincia di Asti: Bruno, Bubbio, Calamandrana, Canelli, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Cessole, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Serole, Sessame, Vaglio Serra,Vesime;
- in provincia di Cuneo: Perletto, Pezzolo Valle Uzzone;
che le misure si applichino con decorrenza 24 gennaio 2022 e siano aggiornate in funzione dell’evolversi della situazione epidemiologica. Sulla base della valutazione degli esperti, potrà essere valutata l’eventuale estensione della suddetta area di ulteriori 5 km, tenendo altresì conto di eventuali barriere naturali;
che tali misure rimarranno in vigore in relazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e comunque sino al 30 aprile 2022;
di demandare al Settore A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo di dare massima diffusione, anche tramite il sito istituzionale, alle disposizioni del presente provvedimento;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 22/2010.
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