La Giunta regionale con provvedimento n. 130-9037 del 16.05.2019 ha deliberato:
"di approvare le indicazioni operative per il conseguimento dell'attestato di partecipazione a prova di tiro, riportati nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e che sostituiscono le indicazioni sulla prova di maneggio dell'arma e tiro al poligono previsti dall'articolo 5 punto 3) della DGR n. 65-477 del 2 agosto 2010."
Articolo 3 (Funzione)
1. La prova di tiro di cui all’articolo 12 comma 6 della l.r. 19 giugno 2018, n. 5 è predisposta per certificare una sessione di prova di tiro con l’arma utilizzata per l’attività venatoria; a tal fine l’attestato di tiro deve riportare la marca, il calibro e la matricola dell’arma utilizzata nella prova.
La prova di tiro per la caccia di selezione agli ungulati deve essere fatta da tutti i selettori che ritirano il tesserino dopo il 15 ottobre 2018, secondo quanto previsto dallla Legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018:
Art. 12 Comma 6
Possono svolgere la caccia di selezione solo i cacciatori in possesso, al momento della consegna del tesserino regionale, di attestato di partecipazione a prova di tiro rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza. L'attestato di partecipazione ha validità di trenta mesi ed è sottoscritto dal direttore di tiro o dall'istruttore di tiro, abilitati a seguito dell'autorizzazione prevista dagli articoli 9 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Art. 28 (Disposizioni transitorie e finali) Comma 6
Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 6, entrano in vigore dal 15 ottobre 2018.
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