Il Comitato di gestione dell'A.T.C. AL3 ha regolamentato l’attività venatoria alla specie cinghiale, praticata in forma singola, prevedendo:
a) l'autorizzazione nominale da parte dell'Ambito, con l'apposizione sul tesserino di un timbro recante la dicitura “cacciatore singolo caccia al cinghiale”. Sarà predisposta una scheda autorizzativa, appositamente redatta dall’A.T.C., su cui il cacciatore annoterà la giornata e l’orario di inizio e fine cacciata e i dati biometrici dei capi abbatuti;
NOTA BENE: la caccia in forma singola vieta la collaborazione o l'azione venatoria coordinata di più cacciatori.
b) nella giornata indicata sulla cartolina autorizzativa è consentita solo la caccia al cinghiale;
c) l’obbligo di indossare un abbigliamento appariscente e ben visibile sia anteriormente che posteriormente;
d) il divieto di detenere munizione spezzata durante la giornata indicata sulla scheda autorizzativa.
e) il cacciatore in ogni giornata di caccia deve imbucare il tagliando giornaliero nelle cassette dislocate sul territorio, su cui dovrà essere riportata la data, la località ed il nome e cognome del cacciatore;
E’ vietato l’impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo per il prelievo del cinghiale.
NEL TERRITORIO DELL'ATC
• l’esercizio venatorio è consentito con l’esclusione delle zone in cui sia in corso la battuta delle squadre nelle zone opportunamente tabellate secondo quanto previsto dal vigente regolamento (Art. 14).
• il cacciatore deve accertarsi e/o informarsi e/o prestare attenzione alla presenza della squadra autorizzata, nel caso in cui voglia esercitare l'attività venatoria nelle aree zonizzate, in cui sono presenti le paline con la dicitura "Battuta in corso" .
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Modulo esame trichinella cacciatore singolo | 55.31 KB |