D.G.R. n. 22-368 del 29 settembre 2014 Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 7-04-2014.

06/10/2014

La Regione Piemonte sul B.U.R. ha pubblicato il 2 ottobre 2014:
D.G.R. del 29 settembre 2014, n. 22-368
Modifiche alla DGR 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte.

- considerato pertanto necessario disporre quanto prima l’estensione del divieto di utilizzo del munizionamento al piombo a tutta la Rete Natura 2000 al fine di tutelare gli ambienti acquatici, le specie ornitiche con abitudini necrofaghe e contenere il bioaccumulo del metallo nella catena alimentare;
- considerato opportuno prevedere un periodo di transizione per l’adeguamento dei mezzi di sparo e per l’adattamento delle tecniche di caccia, affinché venga salvaguardata la sicurezza dell’attività venatoria;
- ritenuto pertanto necessario modificare i disposti della D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014, inserendo il divieto di utilizzo del munizionamento al piombo in tutti i siti della Rete Natura 2000 a partire dal 1° agosto 2015, fermo restando quanto disposto in materia dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e s.m.i.

DELIBERA:

Art.3 Nei SIC e nelle ZPS è fatto divieto di:
y bis) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali acque correnti, laghi, stagni, paludi, acquitrini, torbiere, lanche e golene, nonché nel raggio di 150 metri dalle loro rive più esterne, fino al 31 luglio 2015”
y ter) utilizzo di munizionamento al piombo a partire dal 1° agosto 2015”;

Art.8 Misure specifiche per ZPS
la lettera k) è sostituita: “ k) per la stagione venatoria 2014/2015 l’utilizzo di munizionamento al piombo per la caccia di selezione agli ungulati; in alternativa a tale divieto è fatto obbligo di operare l’evisceramento del capo abbattuto, provvedendo allo smaltimento dei visceri presso una struttura specializzata o, laddove possibile, tramite
sotterramento in loco a profondità adeguata”;