COMUNICAZIONE REGIONE PIEMONTE SUI MEZZI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA

29/08/2014

Con la mail inviata in data 27/08/2014 il Settore Caccia e Pesca della Regione precisa quanto segue:

Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute in ordine alle modifiche apportate alla legge 157/1992 dalla Legge 116/2014 si comunica che i mezzi consentiti per l’esercizio dell’attività venatoria sono quelli previsti dal punto 5 del Calendario venatorio per la stagione 2014/2015 approvato con DD.G.R. n. 31-7448 del 15.4.2014 e n. 11-7699 del 26.5.2014.

5) MEZZI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA
5.1. Ai sensi dell’articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge 157/1992, l’esercizio dell’attività venatoria è consentito con i mezzi di seguito riportati:
a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;
b) fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi, di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;

c) fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6;
d) arco e falco.
5.2. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l’uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
5.3. L’uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell’ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, con le limitazioni riportate nelle Istruzioni operative.
5.4. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall’articolo 13 della l. 157/1992.
5.5. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l’esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.