Il TAR della Regione Piemonte ha respinto l’istanza di immediata sospensiva dell’attività venatoria richiesta da gruppo ambientalista e:
“Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Vista la memoria depositata dalla Regione Piemonte;